Fondazione CRUI
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Statuto della Fondazione CRUI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRUI nella seduta del 17 maggio 2023


Articolo 1 – Costituzione e denominazione

1. Ad opera della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), nel seguito denominata “Conferenza dei Rettori”, è costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, una Fondazione di diritto privato senza fini di lucro, dotata di personalità giuridica, denominata FONDAZIONE DELLA CONFERENZA DEI RETTORI PER LE UNIVERSITA’ ITALIANE o, più brevemente, FONDAZIONE CRUI.

Articolo 2 – Sede legale e durata

1. La Fondazione ha sede legale presso la sede della Conferenza dei Rettori in Roma, piazza Rondanini 48.

2. La sua durata è illimitata.

Articolo 3 – Scopo e oggetto

1. La Fondazione ha lo scopo di affiancare e sostenere la Conferenza dei Rettori e il sistema universitario nazionale nelle azioni volte a confermare ed ampliare il ruolo strategico delle università nella società e per la società, nonché di promuovere il consolidamento, la valorizzazione e lo sviluppo della qualità delle attività universitarie in genere, per una sempre migliore integrazione del sistema universitario nazionale con il sistema universitario europeo ed internazionale.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione – nel pieno rispetto dell’autonomia delle singole università e dell’attività di coordinamento e di indirizzo propria della Conferenza dei Rettori – promuove, svolge e gestisce, in forma diretta o indiretta, attività di supporto e di servizio a favore del sistema universitario o delle università che le richiedano.

3. La Fondazione assume inoltre tutte le iniziative necessarie o utili al raggiungimento dei propri scopi.

Articolo 4 – Patrimonio e mezzi d’esercizio

1. I1 patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal patrimonio iniziale (contanti, titoli e beni) conferito dalla Conferenza dei Rettori in sede di costituzione;

b) da eventuali successivi conferimenti patrimoniali da parte della Conferenza dei Rettori o delle università;

c) dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, eredità, lasciti e donazioni disposti da persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con l’indicazione di imputarla a patrimonio;

d) dai proventi delle iniziative promosse dalla Fondazione e da ogni altra entrata, destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;

e) dagli avanzi di gestione, dagli utili e da ogni altra entrata che il Consiglio di Amministrazione deliberi di imputare a patrimonio.

2. Le modalità di investimento del patrimonio sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

3. I mezzi ordinari per l’attività della Fondazione derivano dal reddito della gestione del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato o di enti pubblici e privati, nazionali, comunitari, internazionali; dagli avanzi di gestione nonché da qualsiasi entrata economico – finanziaria non destinata dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio.

4. È fatto assoluto divieto in qualunque momento di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli utili e gli avanzi di gestione non imputati a patrimonio dovranno essere impiegati per la realizzazione di attività della Fondazione direttamente connesse ai suoi scopi statutari.

5. Qualora il suo scopo sia stato raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile e comunque in tutti i casi previsti dal Codice civile per fondazioni riconosciute, la fondazione viene sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio di Amministrazione. Concluse le operazioni di liquidazione del patrimonio, il Consiglio di Amministrazione delibera sulla devoluzione dei beni residui, privilegiando i soggetti e gli enti che abbiano scopo analogo, uguale o affine a quello della fondazione.

Articolo 5 – Organi della Fondazione

1. Organi della Fondazione sono:

a) il Presidente

b) il Consiglio di Amministrazione

c) il Direttore

d) il Collegio dei Revisori

2. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese.

3. La durata in carica del Presidente e del Direttore è corrispondente al tempo fissato dallo Statuto della CRUI per tali cariche. La durata degli organi della Fondazione di cui alle lettere b) e d) è di tre anni ed è consentita la rieleggibilità.

Articolo 6 – Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente della CRUI o un suo delegato.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio; a lui compete la firma di qualsiasi atto.

3. Ha altresì tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti al Consiglio di Amministrazione dal presente statuto o che il Consiglio di Amministrazione ritenesse di riservarsi.

4. Il Presidente procede alla nomina e alla contemporanea determinazione dei poteri e delle attribuzioni del Direttore della Fondazione, nella persona del Direttore Generale della Conferenza dei Rettori.

5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso, coadiuvato dal Direttore.

6. Il Presidente, di norma, riferisce all’Assemblea della Conferenza dei Rettori sulle attività della Fondazione con cadenza almeno trimestrale.

Articolo 7 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è costituito da 5 (cinque) a 7 (sette) membri. Oltre al Presidente (o suo delegato) e al Segretario Generale della CRUI, ne fanno parte almeno 3 (tre) membri ordinari della CRUI. Due membri potranno essere scelti tra personalità eminenti della Università e della Cultura che hanno ricoperto la funzione di Rettore di un Ateneo socio della CRUI.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati dall’Assemblea della CRUI, su proposta del Presidente della stessa.

2. È riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

a) attuare gli indirizzi programmatici contenuti nel piano di attività elaborato;

b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di ciascun esercizio;

c) deliberare l’accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e l’eventuale assunzione, cancellazione e rinuncia di obbligazioni;

d) deliberare sull’impiego del patrimonio e sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione;

e) Deliberare in materia di convenzioni e contratti;

f) Deliberare su tutte le questioni riguardanti l’amministrazione;

g) deliberare, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

5. L’avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito, con qualsiasi idoneo mezzo tecnico purché documentabile, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato fino a quarantotto ore prima dell’ora fissata per la riunione.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione che assolve alle funzioni di Segretario.

7. I verbali e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere scritti in apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 8 – Direttore

1. Il Direttore della Fondazione è il Direttore della Conferenza dei Rettori e coadiuva il Presidente al quale riferisce.

2. In particolare il Direttore, secondo le direttive e gli indirizzi impartiti dal Presidente, cura:

a) l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) la preparazione e la gestione dei programmi di attività della Fondazione, nonché il successivo controllo dei risultati;

c) la predisposizione degli schemi del bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre al Presidente.

3. Il Direttore provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione, li sovrintende ed è responsabile del loro buon andamento.

Articolo 9 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l’organo di controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il Collegio sindacale.

2. Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci consuntivi e preventivi, effettua verifiche di cassa.

3. Il Collegio è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti all’Albo dei revisori contabili.

4. I componenti del Collegio assistono di regola alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 – Ruolo della Conferenza dei Rettori

1. La Conferenza dei Rettori assicura alla Fondazione l’apporto delle proprie competenze ed esperienze per accompagnare e sostenere le sue attività.

2. A tal fine il Presidente con cadenza, di norma, trimestrale riferisce all’Assemblea della Conferenza dei Rettori sulle attività della Fondazione.

Articolo 11 – Durata dell’esercizio sociale

1. L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, il bilancio di esercizio redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile ed entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione per l’anno successivo.

Articolo 12 – Norme transitorie, comuni e rinvio.

1.Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

2. Per i membri del Consiglio di amministrazione in carica al momento dell’entrata in vigore delle modifiche statutarie, in via transitoria, non si computa ai fini dell’eventuale successivo espletamento del mandato ai sensi dell’art. 5, comma 3, del presente statuto, il periodo già svolto nella medesima funzione.

Roma, 17 maggio 2023